IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; 
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n,   543,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 639; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303  e  successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in
particolare, l'art. 4; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo il quale  il  Presidente
del Consiglio dei ministri individua, con  propri  decreti,  le  aree
funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola  il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono  Ministri
o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il  numero  massimo  degli
uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   segretario
generale  o  dei  Ministri  e  sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, recante la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 1°
ottobre 2012  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante
ordinamento delle strutture generali della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, e, in particolare, l'art. 25 concernente l'Ufficio  per
il programma di Governo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2021,
con il quale il Presidente di sezione del Consiglio di Stato  Roberto
Garofoli e' stato nominato Sottosegretario di Stato  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, recante delega di funzioni al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente  Roberto  Garofoli,
con il quale il Sottosegretario e' altresi' delegato ad esercitare le
funzioni  di  impulso,  coordinamento,   monitoraggio,   verifica   e
valutazione, nonche' ogni altra funzione attribuita al Presidente del
Consiglio   dei   ministri    in    relazione    all'attuazione    ed
all'aggiornamento del programma di Governo; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante  disposizioni
in materia di Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative  e  di
accelerazione e snellimento delle procedure, ed in particolare l'art.
2 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la
Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (c.d.
«PNRR»), che esercita poteri di indirizzo,  impulso  e  coordinamento
generale  sull'attuazione  degli  interventi  previsti  dal  predetto
Piano; 
  Considerato che la suddetta  Cabina  di  regia,  avvalendosi  anche
dell'Ufficio per il programma di Governo,  effettua  il  monitoraggio
degli interventi  che  richiedono  adempimenti  normativi  e  segnala
all'Unita' per la razionalizzazione e miglioramento della regolazione
l'eventuale necessita' di interventi normativi idonei a garantire  il
rispetto dei tempi di attuazione; 
  Visto il citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale  all'art.  4
istituisce una segreteria tecnica a supporto della Cabina  di  regia,
che  opera  in  raccordo  con  Dipartimento  per   il   coordinamento
amministrativo,  il  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica e l'Ufficio per  il  programma
di Governo; 
  Ritenuto  necessario  potenziare  le  funzioni  di  monitoraggio  e
controllo  svolte  dall'Ufficio  per  il  programma  di  Governo   e,
pertanto,  procedere  alla   ridefinizione   dell'ordinamento   delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  in
modo da adeguarne  le  previsioni  rispetto  alle  funzioni  previste
dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 77 del 2021; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
                      ministri 1° ottobre 2012 
 
  1. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
1° ottobre 2012 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 25 (Ufficio per il programma di  Governo). -  1.  L'Ufficio
per il programma di Governo e' la struttura di supporto al Presidente
che opera nell'area funzionale della programmazione  strategica,  del
monitoraggio e dell'attuazione delle politiche  governative  compresa
l'attuazione  dei  provvedimenti  legislativi  contenuti  nel   Piano
nazionale di ripresa e resilienza. 
    2. L'Ufficio, in particolare, monitora la puntuale  adozione  dei
provvedimenti attuativi contenuti in disposizioni legislative e cura:
a) l'analisi del  prograrnma  di  Governo  e  la  ricognizione  degli
irnpegni  assunti  in  sede  parlamentare,  nell'ambito   dell'Unione
europea o derivanti da accordi internazionali; b) la  gestione  e  lo
sviluppo di  iniziative,  finanziate  anche  con  fondi  europei,  in
materia di monitoraggio del programma di Governo; c) l'analisi  delle
direttive      ministeriali      attuazione      degli      indirizzi
politico-amministrativi  delineati  dal  programma  di  Governo;   d)
l'impulso  e  il  coordinamento  delle   attivita'   necessarie   per
l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli
obiettivi  stabiliti;  e)  la   predisposizione   di   strumenti   di
monitoraggio connessi alle politiche settoriali e  agli  stanziamenti
previsti  dai  provvedimenti  attuativi  delle  leggi  di  iniziativa
governativa. 
    3. L'Ufficio provvede, inoltre, alla  segnalazione  all'Autorita'
politica  dei  ritardi,  delle  difficolta'   o   degli   scostamenti
eventualmente rilevati; cura l'informazione, la  comunicazione  e  la
promozione delle attivita' e delle iniziative  del  Governo  relative
all'attuazione   del   programma   mediante    periodici    rapporti,
pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa. In  particolare,
l'Ufficio pubblica  on-line  relazioni  trimestrali  sullo  stato  di
attuazione ed aggiorna con cadenza almeno settimanale  il  motore  di
ricerca  per  i  provvedimenti   attuativi,   pubblicato   sul   sito
dell'Ufficio medesimo. 
    4.  L'Ufficio  provvede,  altresi',  alle  funzioni  di  supporto
all'Autorita' politica delegata per il coordinamento  in  materia  di
controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, gia' devolute
al soppresso Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. 
    5. L'Ufficio si articola in non piu' di due servizi.».